Reclami

Eventuali reclami relativi all’operato della Compagnia devono essere inviati per iscritto ai seguenti recapiti:
DARAG Deutschland AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio Reclami
Viale Isonzo, 25 – 20135 Milano (Italia);
Email: reclami@darag-group.com;
avendo cura di indicare i seguenti dati:

  • nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
  • numero della polizza e nominativo del contraente;
  • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
  • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve descrizione del motivo di lamentela;
  • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
In osservanza al Regolamento IVASS n. 24/2008, sarà fornito riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Eventuali reclami possono essere presentati direttamente all’IVASS ai seguenti recapiti:
IVASS – Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (Italia)

Il modulo per la presentazione dei reclami ad IVASS e la relativa guida predisposta dall’Autorità sono disponibili al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.

Potrà rivolgersi ad IVASS anche in caso di mancato riscontro o di mancato accoglimento, anche parziale del reclamo da parte della Compagnia o qualora la risposta sia da Lei ritenuta insoddisfacente. È altresì possibile presentare un reclamo all’Autorità competente per la Repubblica Federale Tedesca dove si trova la sede legale della Compagnia:
Ombudsmann für Versicherungen
indirizzo postale:
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32 - 10006 Berlin;
telefono: +49 800 3696000;
fax: +49 800 3699000;
e-mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de;.
Informazioni sul sito internet: www.versicherungsombudsmann.de

In caso di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
– direttamente all’Autorità di vigilanza/sistema estero competente dello Stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito wwww.ec.europa.eu/fin-net );
– all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

MEDIAZIONE
Istituita con il decreto legislativo n. 28/2010, è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e prevede l’intervento di un Terzo imparziale (Mediatore) che svolge l’attività con lo scopo di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La richiesta di mediazione costituisce condizione di procedibilità nella domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale e deve essere obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La legge n. 162/2014 ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro 50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.

CONCILIAZIONE PARITETICA
Prevista nell’accordo sottoscritto da Ania e alcune Associazioni di Consumatori. Per informazioni e indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito www.ania.it alla sezione servizi – procedura di conciliazione per le controversie R.C.Auto, oppure il sito www.ivass.it nella sezione per il consumatore.

ARBITRATO E PERIZIA CONTRATTUALE
ove previsti secondo quanto riportato nelle Condizioni Generali di assicurazione.

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