R.C. Auto: la conciliazione paritetica

Conciliazione Paritetica per le controversie R.C. Auto

DARAG Italia, per offrirti un miglior servizio, ha aderito all’accordo sulla “conciliazione paritetica”, stipulato tra ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) e alcune importanti Associazioni dei Consumatori.

La procedura di “conciliazione paritetica” è uno strumento facile, efficace e veloce che nasce con i seguenti obiettivi:

  • permettere una rapida risoluzione delle controversie in materia di danni RC Auto senza ricorrere al giudice;
  • ridurre la litigiosità;
  • consentire ai consumatori di risolvere in maniera più rapida ed economica i contenziosi.

Quando si attiva
La conciliazione può essere attivata per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro.

Chi la può attivare
Tutti i consumatori danneggiati coinvolti in un sinistro RC Auto, ad esempio:

  • assicurati
  • contraenti
  • intestatari al PRA
  • terzi trasportati
  • terzi danneggiati

Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che:

  • ha presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia di Assicurazione e non ha ricevuto risposta, oppure non l’ha ricevuta entro i termini di legge, di seguito indicati:
  • per il danno al veicolo e a cose, 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’impresa della richiesta di risarcimento, nel caso di presentazione della richiesta con allegato modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente (CAI) compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i conducenti oppure 60 giorni, in assenza di modulo CAI a firma congiunta.
  • per il danno alla persona, 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista, in particolare la certificazione medica da cui risulti possibile effettuare la valutazione delle conseguenze della lesione.
  • ha presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia di Assicurazione e ha ricevuto un diniego di offerta;
  • non ha accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Compagnia di Assicurazione.
  • per i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto, abbia indirizzato la richiesta di risarcimento all’assicuratore tenuto alla gestione del danno (in base all’art.149 del Codice delle Assicurazioni Private).
  • per i neo sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento del terzo trasportato, abbia indirizzato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo su cui viaggiava come passeggero (in base all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private).

Chi non la può attivare

La procedura non può essere attivata se il consumatore:

  • ha incaricato altri soggetti a rappresentarlo nei confronti della Compagnia (ad esempio patrocinatori legali, società di infortunistica, etc.);
  • ha attivato la procedura di mediazione
  • ha ceduto i crediti a terzi.

Come si attiva
Il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il “modulo di conciliazione paritetica” ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).

La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato.

Come funziona
Ricevuta la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni e valuta la fondatezza della richiesta.

Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta:

  • entra in contatto con DARAG Italia;
  • viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un nostro rappresentante e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori con l’obiettivo di trovare una conciliazione tra le parti.

La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni.

In caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo.

In caso di esito negativo, viene redatto un verbale di mancato accordo, che sarà tempestivamente comunicato all’interessato.

Per scaricare il Regolamento completo e il facsimile del modulo, clicca qui:

Scarica il documento

Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo.

Elenco delle Associazioni dei consumatori: